Compravendita: la consegna anticipata delle chiavi non equivale al contratto definitivo
Il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, a impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà e, nel secondo, ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà.
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte, ordinanza 17 novembre 2022, n. 33916, ha confermato la sentenza del Giudice di merito che aveva valorizzato la clausola con cui le parti stabilivano che eventuali anticipazioni da parte venditrice sulla consegna delle chiavi, “a parte promissaria acquirente”, prima dell’atto notarile, non avrebbero potuto essere intese come presa di possesso del bene, ossia come acquisto dello ius possidendi o diritto di possedere ovvero al possesso, quale complemento dell’acquisto del diritto dominicale sulla cosa.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 17 novembre 2022, n. 33916
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